Statuto della Società Paleontologica Italiana ETS
La Società Paleontologica Italiana è una Associazione con sede in Milano, presso il Museo di Storia Naturale
Ai sensi del D.L. 4.12.1997 n. 460
E’ costituita una associazione denominata
“Società Paleontologica Italiana ETS”
La Società Paleontologica Italiana (di seguito SPI) è stata istituita nel 1947 e ufficialmente costituita nella forma di Associazione nel 1960. Ha sede in Milano presso il Museo Civico di Storia Naturale e ha durata illimitata. L’Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore ed è disciplinata dal Codice del Terzo Settore (D. lgs. 117/2017, in seguito anche “CTS”) e dal Codice Civile.
L’Associazione non ha scopo di lucro, opera per il progresso della Paleontologia in ogni suo aspetto scientifico e applicativo, attraverso una concreta collaborazione nazionale ed internazionale, mediante riunioni ed escursioni scientifiche, pubblicazione del Bollettino della Società Paleontologica Italiana e dei Rendiconti, istituzione di premi in favore di giovani studiosi, nonché altre forme di attività. L’Associazione incoraggia inoltre la protezione, la gestione e la valorizzazione del patrimonio paleontologico italiano, sia delle collezioni museali, sia di importanti siti fossiliferi.
L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per il raggiungimento dello scopo come sopra indicato svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 5 primo comma lettera f) del CTS;
– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 5 primo comma lettera i) del CTS.
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al presente articolo, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del CTS.
Nei limiti sopra
Il termine “Associati” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
L’ Associazione è composta da:
A. Associati ordinari — Persone fisiche o Istituzioni che direttamente o indirettamente abbiano interesse alla Paleontologia.
B. Associati onorari — Insigni studiosi che si siano particolarmente distinti nella Paleontologia.
Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
Gli Associati sono dunque tenuti all’adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo.
Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell’Associazione (libro degli Associati, libro dei verbali dell’Assemblea, libro dei verbali del Consiglio) facendone richiesta al Consiglio, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’Associato.
Tutti gli Associati costituiscono l’elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell’Associazione o dei progetti dell’Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
Chi vuole entrare a far parte dell’Associazione ne fa domanda all’organo amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un’esplicita adesione al presente statuto.
Gli Associati ordinari, per essere ammessi, devono essere presentati da due Associati e provvedere al pagamento della quota annuale.
Gli Associati onorari vengono invitati a fare domanda di ammissione all’Associazione; tale domanda deve essere comunque preceduta dalla relativa proposta del Consiglio e accettata dall’assemblea degli Associati.
Sull’istanza si pronuncia l’organo amministrativo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all’ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati.
Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull’istanza di ammissione si pronunci l’assemblea nella prima adunanza successiva.
Gli Associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa
La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l’Associato può recedere dall’Associazione dandone comunicazione all’organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione.
Il recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purchè sia fatta almeno tre mesi prima e non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per il medesimo anno, salva diversa deliberazione del Consiglio; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’Associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun Associato o che sia inadempiente con il versamento della quota annuale, può essere escluso con deliberazione motivata dell’organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all’assemblea.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell’esclusione l’Associato può essere riammesso.
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio;
c) il Comitato di Redazione del Bollettino della Società Paleontologica Italiana;
d) l’Organo di Controllo.
Nei casi previsti dalla legge, deve essere nominato anche un revisore legale dei conti.
Tutte le cariche elettive sono a titolo onorario e gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute per conto della Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio.
L’assemblea è sovrana ed è costituita da tutti gli Associati componenti l’Associazione.
Ha le seguenti funzioni:
– Approva l’ammissione degli Associati onorari proposta dal Consiglio;
– nomina e revoca il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente, il Segretario e tutti gli altri componenti del Consiglio;
– nomina l’Organo di controllo e il Revisore;
– approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
– delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto;
– approva i regolamenti;
– delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
– delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un Associato;
– delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.
L’Associazione si riunisce almeno una volta all’anno entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere. Questa assemblea prende il nome di “Adunanza Generale Annuale” e si svolge con le modalità ordinarie.
L’assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto.
L’assemblea è convocata dall’organo amministrativo, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, mediante avviso, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza, dell’eventuale data di seconda convocazione e l’elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni Associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell’avvenuta ricezione, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l’assemblea.
La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’Associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
Hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti nel libro degli Associati da almeno 30 (trenta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’Associato.
Ciascun Associato esprime un solo voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo tre deleghe.
Il voto si esercita in modo segreto o palese secondo quanto deciso dal Presidente dell’assemblea.
Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo quanto stabilito nell’avviso di convocazione, purchè sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio o, in assenza anche di questo, dall’Associato indicato dall’assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell’Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di Associato; il Presidente dell’Assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L’assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli Associati partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.
L’Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto in prima convocazione occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/4 (un quarto) degli Associati e il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio non hanno diritto di voto.
Il Consiglio è composto di un numero dispari di membri variabile da 7 (sette) a 11 (undici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I consiglieri sono nominati dall’Assemblea degli Associati.
I Consiglieri durano in carica tre anni e vengono nominati con le seguenti modalità:
a) qualora il Consiglio fosse di nove membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati insieme a due consiglieri; l’anno successivo vengono nominati due consiglieri, l’anno dopo altri due;
b) qualora il Consiglio fosse di sette membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati insieme a due consiglieri; l’anno successivo vengono nominati due consiglieri, l’anno dopo non si avranno nuove nomine;
c) qualora il Consiglio fosse di undici membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati insieme a due consiglieri; l’anno successivo vengono nominati tre consiglieri, l’anno dopo altri tre.
I consiglieri sono rieleggibili solo per un secondo mandato consecutivo; tuttavia la carica di Presidente e di Vice Presidente può essere assunta solo per un triennio. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, per qualsiasi ragione, i mancanti vengono sostituiti con il primo dei non eletti o, in mancanza, con altro soggetto nominato dal Consiglio. In quest’ultimo caso la nomina va ratificata dalla prima assemblea utile.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile.
Dalla funzione di componente del Consiglio si decade per revoca in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
Tra i componenti il Consiglio devono essere indicati coloro i quali rivestono le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario.
Il Consiglio è l’organo preposto alla gestione ed amministrazione dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta al Consiglio di:
– determinare le quote associative annuali;
– assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
– convocare l’Assemblea degli Associati;
– deliberare sul programma dell’Adunanza Generale Annuale e su quello delle altre eventuali assemblee;
– deliberare sulle escursioni scientifiche e sulla partecipazione della Associazione a congressi ed organizzazioni internazionali;
– nominare il tesoriere;
– nominare i componenti del Comitato di Redazione del Bollettino;
– proporre all’Assemblea gli Associati onorari;
– provvedere all’ammissione e all’esclusione degli Associati;
– redigere il bilancio di esercizio e se necessario il bilancio sociale;
– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;
– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
– promuovere e organizzare gli eventi associativi;
– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Il Consiglio si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell’avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Alle riunioni del Consiglio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l’Organo di Controllo.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
I componenti il Consiglio sono tenuti a partecipare all’attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall’intraprendere attività o dall’assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell’Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all’immagine dell’ente o al buon corso dell’attività.
I componenti il Consiglio devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio rispondono nei confronti dell’Associazione, dei creditori dell’Associazione, degli Associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.
Si applica il disposto dell’articoli 2475-ter del Codice Civile.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in tutte le sue attività, anche di fronte a terzi e in giudizio, ha la firma sociale, garantisce l’osservanza dello statuto; convoca e presiede sia le riunioni del Consiglio che le Assemblee; coordina il lavoro del Comitato di Redazione del Bollettino, di cui ha la presidenza.
Il Vice-Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente ed il Vice-Presidente devono essere scelti dall’assemblea tra insigni studiosi di discipline paleontologiche.
Il Segretario è nominato dall’assemblea degli Associati; redige su appositi libri e firma, unitamente al Presidente, i verbali delle sedute del Consiglio e delle assemblee; tiene la corrispondenza d’ufficio.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio anche tra terzi non facenti parte dell’Associazione; cura la riscossione delle quote degli Associati; paga le spese deliberate dal Consiglio. E’ responsabile con il Presidente del fondo sociale, dei documenti amministrativi e della tenuta dei libri contabili della Associazione.
Il Comitato di Redazione è composto dal Presidente della Associazione, dal Direttore Responsabile del Bollettino, dal Vice Direttore Responsabile, dai Redattori e dal Redattore Tecnico. Il Direttore Responsabile, il Vice Direttore Responsabile, i Redattori ed il Redattore Tecnico sono nominati dal Consiglio, durano in carica tre anni e possono essere confermati nella carica.
Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’articolo 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio.
Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Il patrimonio dell’Associazione è l’insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell’Ente, provenienti da contributi degli Associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.
Il patrimonio dell’Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell’attività istituzionale così come definita dal presente statuto all’articolo 2, ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’Ente.
In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di Associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
L’esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Il Consiglio, in tempo utile per il deposito al RUNTS, deve sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli Associati un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione di proventi e oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Associazione,
le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall’Organo di Controllo e/o dal Revisore.
Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio deve predisporre anche il bilancio sociale, redatto con le modalità previste dalla legge; il bilancio sociale va depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet dell’Associazione.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Il Bollettino della Società Paleontologica Italiana è il periodico ufficiale dell’Associazione e viene distribuito a tutti gli Associati. In esso vengono pubblicati lavori originali a carattere paleontologico ed i rendiconti delle adunanze e riunioni scientifiche della Associazione.
Il Consiglio può autorizzare la stampa di altre pubblicazioni purché nel rispetto delle finalità dell’Associazione.
Le riunioni dell’Assemblea degli Associati, del Consiglio e degli altri organi dell’Associazione non monocratici, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore Ente a finalità geo-paleontologiche, individuati con delibera del Consiglio su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore. (Cfr. art. 9 CTS.)
Eventuali materiali di interesse paleontologico facenti parte del patrimonio associativo passeranno al Museo Civico di Storia Naturale di Milano.
Per quanto non specificato nel presente statuto, si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile ed al regolamento della Società Paleontologica Italiana approvato dall’Assemblea.